Dazio antidumping

MINISTERO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA

(Dipartimento del Commercio)

(DIRETTORE GENERALE DEI RIMEDI COMMERCIALI)

RISULTATI FINALI

Nuova Delhi, 5 maggio 2023

Caso n. AD (OI)-01/2022

 

Oggetto: Inchiesta antidumping relativa alle importazioni di "fibra ottica monomodale a dispersione non spostata" (SMOF") originaria o esportata da Cina, Indonesia e Corea RP.

Di seguito è riportato un estratto:

221. L'Autorità rileva che l'indagine è stata avviata e notificata a tutte le parti interessate e che sono state fornite adeguate opportunità all'industria nazionale, ad altri produttori nazionali, alle ambasciate dei paesi interessati, ai produttori/esportatori delle merci in questione dai paesi interessati, agli importatori, utilizzatori e altre parti interessate a fornire informazioni in merito al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità. Avendo avviato ai sensi della regola 5(3) delle norme AD, 1995 e condotto un'indagine in conformità alla regola 6 delle norme AD, 1995 in merito a dumping, pregiudizio e nesso causale come richiesto dalla regola 17 (1) (a) delle norme AD , 1994 e ha accertato un grave pregiudizio subito dall'industria nazionale a causa delle importazioni dai paesi in questione, l'Autorità raccomanda l'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni in questione dai paesi in questione
222. Inoltre, vista la regola del dazio inferiore enunciata nella regola 17 (1)(b) delle norme AD, 1995, l'Autorità raccomanda l'imposizione di dazi antidumping definitivi pari al minore tra il margine di dumping o il margine di pregiudizio, dalla data della notifica che sarà emessa al riguardo da parte del Governo Centrale, in modo da eliminare il pregiudizio arrecato all’industria nazionale. Di conseguenza, si raccomanda di imporre dazi antidumping definitivi pari all'importo indicato nella colonna (7) della tabella dei dazi di seguito su tutte le importazioni in questione dai paesi in questione originarie o esportate dai paesi in questione.

TABELLA DAZI

SN

CTH

Intestazione

Descrizione delle merci Paese di Origine Paese di Esportazione Produttore Dazio*** (USD/KFKM)
Col. (1) Col. (2) Col. (3) Col. (4) Col. (5) Col. (6) Col. (7)
 

1.

 9001 10 00 Fibra ottica monomodale**  PR cinese Qualsiasi paese, inclusa la Repubblica Popolare Cinese Jiangsu Sterlite Fibra Technology Co., Ltd.  122.41
 

2.

 -Fare-  -Fare-  PR cinese Qualsiasi paese, inclusa la Repubblica Popolare Cinese

Jiangsu fissa la fotonica Co., Ltd.

 254.91
Hangzhou
Qualsiasi paese Futong

3.

-Fare- -Fare- PR cinese compreso Comunicazione 464.08
PR cinese Tecnologia Co.,
Ltd.
 

4.

 -Fare-  -Fare-  PR cinese Qualsiasi paese, inclusa la Repubblica Popolare Cinese Qualsiasi produttore diverso da S.No. da 1 a 3 sopra  537,30
 

5.

 -Fare-  -Fare- Qualsiasi paese diverso dai paesi soggetti  PR cinese  Qualsiasi produttore  537,30
 

6.

 -Fare-  -Fare-  Corea del Nord Qualsiasi paese, inclusa la Corea RP  Qualsiasi produttore  807.88
 

7.

 -Fare-  -Fare- Qualsiasi paese diverso dai paesi soggetti  Corea del Nord  Qualsiasi produttore  807.88
 

8.

 -Fare-  -Fare-  Indonesia Qualsiasi paese, inclusa l'Indonesia  Qualsiasi produttore  857.23
Qualsiasi paese

9.

-Fare-

-Fare- altro che soggetto Indonesia Qualsiasi produttore 857.23
Paesi

** Il prodotto in esame è la "Fibra ottica monomodale a dispersione non spostata" ("SMOF"). L'ambito del prodotto copre la fibra a dispersione non spostata (G.652) e la fibra monomodale insensibile alla piegatura (G.657). La fibra a dispersione spostata (G.653), la fibra ottica monomodale spostata con cut-off (G.654) e la fibra a dispersione spostata non zero (G.655 e G.656) sono specificamente escluse dall'ambito del PUC.

*** La negoziazione di questa merce avviene in FKM (chilometro di fibra)/KFKM (1KFKM = 1000 FKM). L'ADD raccomandato deve essere raccolto in questa unità. Di conseguenza, potrebbero essere adottate misure per garantire lo stesso.

 


Orario di pubblicazione: 15 maggio 2023